1. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento di programmi realizzati di concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;
b) riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che abbiano avviato
c) finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea orientata al risparmio energetico, allo sviluppo di fonti energetiche non inquinanti, al riciclaggio dei materiali, alla razionalizzazione delle procedure di raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla riduzione delle emissioni di agenti inquinanti, in conformità con le disposizioni del protocollo di Kyoto e delle successive modifiche;
d) incremento dei fondi destinati allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, ai fini dell'aumento delle dotazioni infrastrutturali, dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica.