Art. 3.
(Destinazione del gettito).

      1. Il gettito dell'imposta è destinato al finanziamento di programmi realizzati di concerto con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;

          b) riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che abbiano avviato

 

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programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti;

          c) finanziamento della ricerca tecnologica dell'Unione europea orientata al risparmio energetico, allo sviluppo di fonti energetiche non inquinanti, al riciclaggio dei materiali, alla razionalizzazione delle procedure di raccolta e smaltimento dei rifiuti e alla riduzione delle emissioni di agenti inquinanti, in conformità con le disposizioni del protocollo di Kyoto e delle successive modifiche;

          d) incremento dei fondi destinati allo sviluppo delle aree depresse dell'Unione europea, ai fini dell'aumento delle dotazioni infrastrutturali, dell'occupazione e dei servizi di assistenza sociale pubblica.